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PRINCIPI DI DIRITTO ESPRESSI

RECENTEMENTE DALLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

A SEZIONI UNITE (Febbraio 2023 / Giugno 2024)

Azione del professionista nei confronti del consumatore straniero

(sentenza n. 15364 del 03.06.2024)

Qualora un consumatore, convenuto in giudizio da un professionista, si sia costituito in giudizio ed abbia eccepito tempestivamente la carenza di giurisdizione del giudice adito invocando la sua qualità di consumatore ed il suo domicilio in altro Stato membro, non è necessario che egli deduca espressamente ed immediatamente nelle sue difese l’eccezione relativa al fatto “che le attività del professionista siano dirette, con qualsiasi mezzo, presso lo Stato del suo domicilio” di cui all’art. 17 comma 1 lett. c) Reg. UE 1215/2012, dovendo il giudice esaminare la propria competenza internazionale in base agli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo, ivi incluse le prove costituende, che devono essere ammesse, onde assicurare una verifica circa la ricorrenza degli elementi che fondano la competenza in favore della giurisdizione del luogo di domicilio del consumatore

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Mutuo bancario: la mancata indicazione della modalità di ammortamento non è causa di nullità

(sentenza n. 15130 del 29.05.2024)

In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti

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Condanna al pagamento di interessi

(sentenza n. 12449 del 07.05.2024)

Se il titolo esecutivo giudiziale – nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione – dispone il pagamento di “interessi legali”, senza alcuna specificazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo

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Quantificazione dell’assegno divorzile

(sentenza n. 35385 del 18.12.2023)

Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio.

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Azione di ingiustificato arricchimento: presupposti

(sentenza n. 33954 del 05.12.2023)

Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico.

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Fallimento: prescrizione presuntiva del credito eccepita dal curatore

(sentenza n. 25442 del 29.08.2023)

In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell’articolo 2956, primo comma, n. 2, cod. civ., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.

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Decreto ingiuntivo: rilievo officioso della nullità di protezione in sede esecutiva

(sentenza n. 9479 del 06.04.2023)

Fase monitoria
Il giudice del monitorio:
a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione:
b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione;
c) all’esito del controllo:
c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso;
c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.

Fase esecutiva
Il giudice dell’esecuzione:
a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;

(ulteriori evenienze)
e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);
f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

Fase di cognizione
Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:
a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
b) procederà, quindi, secondo le forme di rito.

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Processo civile: principio di non dispersione della prova

(sentenza n. 4835 del 16.02.2023) 

Il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti – prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione.

Il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.

Affinché il giudice di appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. c.p.c.

I giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado.

Allorché la parte abbia ottemperato all’onere processuale di compiere nell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo.

RACCOLTA DI MASSIME DELLA CORTE DI CASSAZIONE

IN TEMA DI OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

(Gennaio 2024 / Aprile 2024)

Cass. civ. n. 11219 del 26.04.2024

Il semplice ritardo di una parte nell’esercizio di un diritto di agire per far valere l’inadempimento della controparte può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo esso ad alcun interesse del suo titolare, correlato ai limiti e alle finalità del contratto, si traduca in un danno per la controparte. La volontà tacita di rinunziare ad un diritto si può desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli la sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso, laddove l’inerzia o il ritardo nell’esercizio del diritto non costituiscono elementi sufficienti, di per sé, a dedurne la volontà di rinuncia, potendo essere frutto di ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estintiva. Il solo ritardo nell’esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare dello stesso e per quanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di una inequivoca rinuncia tacita o di una modifica della disciplina contrattuale.


Cass. civ. n. 8775 del 03.04.2024

In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell’art. 1495, secondo comma, c.c., esonera il compratore dall’onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa, nella specie, dell’intera fornitura di calzature. Inoltre, quando sia stata venduta, a consegne ripartite, merce con le medesime caratteristiche di qualità, il riconoscimento del vizio della merce stessa da parte del venditore, dopo la prima consegna, esclude il verificarsi della decadenza, ai sensi dell’art. 1495 c.c., in relazione a vizi dello stesso genere relativi alle successive partite.


Cass. civ. n. 7443 del 20.03.2024

La risoluzione del contratto comporta, a norma dell’art. 1453, comma 1°, c.c., l’obbligo della parte inadempiente di restituire le somme ricevute a titolo di prezzo e di risarcire il danno sofferto, secondo un criterio di regolarità causale che comprenda non solo quel danno che consegue direttamente ed immediatamente dall’inadempimento, ma anche quello che in via mediata ed indiretta si presenti come conseguenza normale dell’inadempimento stesso.


Cass. civ. n. 5536 del 01.03.2024

L’identificazione di un immobile può avvenire attraverso mezzi diretti o indiretti, legali o convenzionali a seconda che siano stati predisposti al fine specifico di stabilire dei “contrassegni” di identificazione – così i dati catastali – ovvero consistano in un rinvio ad entità, rapporti o situazioni giuridiche di diverso contenuto e, rispettivamente, che siano previsti o imposti dalla legge o in via convenzionale. Il codice civile non stabilisce un criterio generale di identificazione dei beni immobili ai fini della validità del contratto.


Cass. civ. n. 5371 del 29.02.2024

In assenza di una domanda di rendiconto nessuno è in alcun modo tenuto a rifondere ai comodatari le spese di ristrutturazione dell’appartamento, giacché come tali non sono neppure dirette alla conservazione della cosa quale consegnata in dipendenza della stipulazione del comodato, ma al miglioramento delle sue condizioni: il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione straordinaria (non riconducibili, però, alla categoria delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante.


Cass. civ. n. 4578 del 20.02.2024 

Nell’ipotesi di danni patiti dal conduttore della cosa locata, il diritto al risarcimento sussiste su base contrattuale, e discende dall’art. 1581 c.c., che richiama l’art. 1578 c.c., e in particolare il suo secondo comma, in quanto il danno deriva da un vizio della cosa locata, giusto il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo cui appunto costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti di cui all’art. 1578 c.c., quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone l’integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale o legale.

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RIFORMA CARTABIA:

SCHEMA RIASSUNTIVO

PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE

La domanda si pone sempre con atto di citazione (art. 163 c.p.c.) che deve contenere:

• indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento (es. mediazione, negoziazione assistita ecc);

• esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto (ragioni della domanda) con le relative conclusioni;

• invito a costituirsi nel termine di 70 gg prima dell’udienza ed avvertimento che la difesa tecnica è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 86 o da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

NUOVO TERMINE LIBERO A COMPARIRE (art. 163 bis c.p.c.)

Italia: 120 gg
Estero: 150 gg

COSTITUZIONE DELL’ATTORE: iscrizione a ruolo entro 10 gg dalla notifica

COSTITUZIONE DEL CONVENUTO: nei 70 gg prima dell’udienza fissata nella citazione

VERIFICHE PRELIMINARI (art. 171 bis c.p.c.)

Scaduto il termine per la costituzione del convenuto 70 giorni prima dell’udienza, entro i 15 gg successivi (quindi 55 gg prima dell’udienza), il giudice verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e:

• pronuncia, se necessario, i provvedimenti del caso;
• indica alle parti le questioni rilevabili d’ufficio sulle quali ritiene necessaria la trattazione e su tali questioni le parti deducono nelle memorie ex art 171 ter c.p.c.;

✓ se pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, ove necessario, fissa nuova udienza dalla quale decorrono i termini ex art 171 ter c.p.c.
✓ se non pronuncia provvedimenti conferma o differisce la data fissata in citazione fino a un massimo di 45 giorni (da cui decorreranno i termini di cui all’art 171 ter c.p.c.)

CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO

Per il convenuto non sono modificati i termini: il giudice dovrà provvedervi in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. qualora venga autorizzata la chiamata del terzo richiesta dal convenuto, se necessario, il giudice fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’art. 171 ter c.p.c.
Per l’attore sono modificati i termini: il termine non è più quello dell’udienza di prima comparizione ma quello della prima memoria ex art 171 ter c.p.c. Il giudice pertanto provvederà e fisserà una nuova udienza ex art 183 c.p.c., con i controlli preliminari di cui all’art 171 bis c.p.c. e la decorrenza dei termini per le memorie integrative di cui all’art 171 ter c.p.c.

PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE (art 183 c.p.c.)

– comparizione personale delle parti obbligatoria (mancata comparizione valutabile ex art 116 comma 2 c.p.c.) per tentativo di conciliazione ed interrogatorio libero;
– eventuale differimento per chiamata in causa del terzo, ove richiesta dall’attore;
– decisione sui mezzi istruttori con calendarizzazione del processo: fissazione dell’udienza di assunzione dei mezzi di prova entro 90 gg (se l’ordinanza è pronunciata fuori udienza l’emanazione si ha entro 30 gg);
– eventuale disposizione d’ufficio di mezzi di prova: il giudice concede alle parti un termine perentorio per dedurre mezzi di prova necessari in relazione alla disposizione d’ufficio e un termine per replicare.

EVENTUALE CAMBIO DI RITO (art. 183 bis c.p.c.)

In prima udienza il giudice valuta il passaggio al rito semplificato di cognizione e, se procede in tal senso, ammettere prove ex art 281 duodecies comma 5 c.p.c.

MEMORIE INTEGRATIVE (art 171 ter cpc)

Termini a ritroso non più assegnati dal giudice ma fissati ex lege. Le parti, a pena di decadenza, possono:

– almeno 40 gg prima dell’udienza di 183 depositare la vecchia memoria ex art 183 comma 6 n 1 c.p.c. (l’attore può chiedere la chiamata in causa del terzo che sia conseguenza delle difese spiegate dal convenuto nella propria costituzione);
– almeno 20 gg prima dell’udienza di 183 depositare la vecchia memoria istruttoria ex art 183 comma 6 n 2 c.p.c.;
– almeno 10 giorni prima dell’udienza di 183 depositare la vecchia memoria 183 comma 6 n 3 c.p.c.;

Art 190 c.p.c.: l’udienza di precisazione delle conclusioni viene sostituita dalle note di pc

ORDINANZE DEFINITORIE (artt 183 ter e quater cpc): richiedono l’istanza di parte

ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO (art 183 ter cpc)

Presuppone il raggiungimento della prova dei fatti costitutivi della domanda e la manifesta infondatezza delle difese del convenuto.

– è provvisoriamente esecutiva, reclamabile ai sensi dell’art 669 terdecies cpc e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell’art 2909 c.c. nè la sua autorità può essere invocata in altri giudizi;
– con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite;
– se non è reclamata o se il reclamo è respinto definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile
– in caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi ad un giudice diverso da quello che ha emesso l’ordinanza reclamata

ORDINANZA DI RIGETTO (art. 183 quater cpc)

Può essere pronunciata dal giudice già all’esito dell’udienza di prima comparizione delle parti quando la domanda proposta dall’attore sia manifestamente infondata o sia priva dei requisiti essenziali dell’atto di citazione previsti dall’art 163, comma 3, nn 3 e 4 c.p.c. e la nullità non sia stata sanata o, se emesso l’ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persista la mancanza dell’esposizione dei fatti di cui al n 4.

– è reclamabile, non acquista efficacia di giudicato e non può essere invocata in altri giudizi;
– se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile;
– in caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a giudice diverso da quello che ha messo l’ordinanza reclamata.

FASE DECISORIA

Rimessione della causa al collegio (art 189 c.p.c. modificato il primo comma): il giudice istruttore fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa al collegio e assegna alle parti, salvo rinuncia, i seguenti termini perentori:

– massimo 60 gg prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi e nelle memorie integrative (vecchia udienza pc);

– massimo 30 gg prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

– massimo 15 gg prima dell’udienza per il deposito di memorie di replica

Termine ultimo per l’intervento (articolo 268 c.p.c.)

DECISIONE COLLEGIALE (art 275 c.p.c.)

Rimessa la causa al collegio, la sentenza è pubblicata entro 60 giorni dall’udienza di rimessione della causa al collegio per la decisione (art 189 cpc) In sede di note di pc (primo termine 189 cpc), fermi restando i termini anche per conclusionali e repliche, le parti possono richiedere al presidente del tribunale la discussione orale che, se è ammessa, deve avvenire entro 60 giorni e la sentenza è depositata entro 60 giorni dall’udienza di discussione.

DECISIONE A SEGUITO DI DISCUSSIONE ORALE DAVANTI AL COLLEGIO (art 275 bis c.p.c.)

Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa possa essere decisa con discussione orale, fissa termini dinnanzi al collegio e assegna:

– massimo 30 gg prima dell’udienza per note di pc
– massimo 15 giorni prima dell’udienza per le conclusionali.

La sentenza è pronunciata a verbale con lettura alle parti del dispositivo e della concisa esposizione delle motivazioni. Se la sentenza non è emessa a verbale, il collegio deposita entro 60 gg.

CAUSE MONOCRATICHE

DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA O MISTA (art 281 quinquies c.p.c.):

Quando la causa è matura per la decisione, il giudice fissa davanti a sé l’udienza di remissione della causa in decisione ed assegna i termini di 189 c.p.c. La sentenza è pubblicata nei 30 giorni dall’udienza. Se una o entrambe le parti lo richiedono, il giudice assegna solo i termini ex art 189 nn 1 e 2 cpc (note di pc e conclusionali) e fissa entro 30 gg dall’ultima scadenza la discussione. La sentenza è pubblicata nei 30 gg dall’udienza.

DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE (art 281 sexies c.p.c.)

Se non decide a norma dell’articolo 281 quinquies c.p.c. il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva. La sentenza è pronunciata verbale, con lettura le parti del dispositivo e della concisa esposizione delle motivazioni. Se non è emessa verbale, la sentenza è pubblicata entro 30 gg.

RIFORMA CARTABIA:

ULTERIORI MODIFICHE RILEVANTI

– COMPETENZA GIUDICE DI PACE (art 7 c.p.c.): IL giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 10.000,00 e per le cause di risarcimento danni prodotti da veicoli/natanti fino a euro 25.000;

RESPONSABILITÀ AGGRAVATA (art 96 c.p.c.): in caso di condanna per lite temeraria, il giudice condanna la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 5000,00

UDIENZA DA REMOTO (art 127 bis c.p.c.): può essere disposta solo quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi da difensori, parti, pm e ausiliari del giudice; il provvedimento è comunicato alle parti almeno 15 gg prima e ciascuna parte, entro 5 gg dalla comunicazione, può chiedere l’udienza in presenza (il giudice provvede nei successivi 5 gg con provvedimento non impugnabile con possibilità di udienza in presenza per chi ne ha fatto richiesta da remoto per gli altri);

UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA (art 127 ter c.p.c.): può essere disposta solo quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi da difensore, parti, pm e ausiliari del giudice:

✓ il giudice concede un termine perentorio non inferiore a 15 gg per le note. Ciascuna parte può opporsi entro 5 gg dalla comunicazione (il giudice provvede nei successivi 5 gg con provvedimento non impugnabile e, in caso di istanza congiunta, provvede in conformità). Se ricorrono particolari urgenze, i termini per le note possono essere abbreviati;
✓ il giudice provvede entro 30 gg dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
✓ se nessuna parte deposita note, il giudice assegna un nuovo termine perentorio o fissa udienza. Se nessuno deposita o compare, cancella la causa dal ruolo ed estingue il processo Il termine per le note è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

– NOTIFICAZIONI: L’art. 137 u.c. c.p.c. dispone che l’ufficiale giudiziario esegua la notifica quando l’avvocato non debba eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito qualificato o con altre modalità previste dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non sia possibile o non abbia avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario e della dichiarazione viene dato atto nella relazione di notificazione. A norma dell’art 147 commi 2 e 3 c.p.c. le notifiche a mezzo PEC non hanno limiti di orario e si intendono perfezionate per notificante, con la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, con la ricevuta di avvenuta consegna (se la ricevuta di consegna viene generata tra le 21 e le 7 del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata alle 7).

– UDIENZA GIURAMENTO C.T.U. (art 193 c.p.c.): può essere sostituita da una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento. Con lo stesso provvedimento, il giudice fissa i termini per la trasmissione della bozza di c.t.u., osservazioni e deposito c.t.

NOVITA’ IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI

E’ stato Pubblicato in GU il D.Lgs. 26/2023 di attuazione della c.d. Direttiva Omnibus (Dir. UE 2019/2161). Lo scopo del provvedimento è rafforzare la tutela dei consumatori uniformandola a quella europea. Tra le novità vi sono quelle relative ai contratti tra professionisti e consumatori, le sanzioni in caso di clausole vessatorie, le pratiche commerciali scorrette, gli annunci pubblicitari. L’entrata in vigore è fissata per il 2 aprile 2023, con qualche eccezione. Queste disposizioni modificano il codice del consumo (D.Lgs. 206/2005, d’ora innanzi «c.cons.») e sono in vigore dal 2 aprile 2023, ad eccezione di quelle in materia di annunci di riduzione di prezzo che si applicheranno dal 1° luglio 2023 (novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. 26/2023: art. 2 D.Lgs. 26/2023).

  • Contratti con i consumatori e diritto di recesso 

È stato aggiornato e ampliato l’elenco delle informazioni che il professionista deve fornire ai consumatori prima della conclusione di contratti a distanza e di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, al fine di: a) allineare le nuove definizioni di «beni digitali» e «servizi digitali»; b) imporre al professionista di fornire al consumatore anche un numero di telefono e un indirizzo email, nonché informazioni su eventuali altri mezzi di comunicazione offerti purché consentano un contatto rapido ed una comunicazione efficace; c) indicare se il prezzo applicato al consumatore è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato. Sono stati, inoltre, introdotti obblighi di informazione supplementari specifici per i contratti conclusi nei mercati online (art. 49 bis c. 1 c.cons. introd. dall’art. 1 c. 14 D.Lgs. 26/2023).

In merito al diritto di recesso, è stato esteso dagli ordinari 14 giorni a 30 giorni il periodo in cui il consumatore può recedere dai contratti conclusi nel contesto di visite a domicilio non richieste di un professionista o di escursioni organizzate per promuovere o vendere prodotti ai consumatori (art. 52 c. 1 bis c.cons. introd. dall’art. 1 c. 17 lett. a D.Lgs. 26/2023).

  • Clausole vessatorie 

Nel caso in cui venga accertata la presenza di clausole vessatorie in un contratto tra professionista e consumatore, è prevista una sanzione pecuniaria da € 5.000 a 10 milioni di euro, tenuto conto non solo della gravità e della durata della violazione, ma anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista (art. 37 bis c. 2 bis primo periodo c.cons. introd. dall’art. 1 c. 8 D.Lgs. 26/2023).

In caso di sanzioni inflitte per violazioni di rilevanza c.d. unionale (di cui all’art. 21 Reg. UE 2017/2394) l’importo massimo della sanzione è pari al 4% del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati membri della UE interessati dalla relativa violazione (art. 37 bis c. 2 bis secondo periodo c.cons. introd. dall’art. 1 c. 8 D.Lgs. 26/2023).

  • Pratiche commerciali scorrette 

L’ambito delle azioni che possono risultare ingannevoli è stato esteso a qualsiasi attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro della UE, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre la composizione o le caratteristiche sono significativamente diverse, salvo che ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi (art. 21 c. 2 lett. b-bis c.cons. introd. dall’art. 1 c. 4 D.Lgs. 26/2023). È stato aggiornato l’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli che ora includono anche le seguenti attività (art. 23 c. 1 lett. m-bis, bb-bis, bb-ter e bb-quater c.cons. introd. dall’art. 1 c. 6 D.Lgs. 26/2023):

a) omessa indicazione delle sponsorizzazioni collegate ai risultati di una ricerca online del consumatore;

b) rivendita ai consumatori di biglietti per eventi che il professionista ha acquistato mediante strumenti automatizzati eludendo i limiti quantitativi imposti dalla normativa;

c) indicazione che le recensioni di un prodotto provengono da consumatori che lo hanno effettivamente utilizzato o acquistato, senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificarne l’effettiva provenienza

d) acquisizione e pubblicazione di recensioni false al fine di promuovere i prodotti.

  • Trasparenza delle informazioni

Sono stati rafforzati i meccanismi di trasparenza delle informazioni di cui il consumatore ha bisogno per compiere una scelta consapevole nel contesto online. Precisamente riguardano (art. 22 c. 4 bis e 5 bis c.cons. introd. dall’art. 1 c. 5 lett. c e d D.Lgs. 26/2023): i parametri che determinano la classificazione dei prodotti nell’ambito deirisultati di ricerche online effettuate dal consumatore; i criteri con cui il professionista garantisce che eventuali recensioni online provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.

  • Annunci di riduzione dei prezzi

Ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo più basso che il professionista ha applicato per la vendita del prodotto (esclusi i prodotti agricoli e alimentari deperibili) alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti all’applicazione della riduzione; nel caso di aumenti progressivi delle riduzioni di prezzo, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo. In caso di violazione delle nuove norme sugli annunci di riduzione di prezzo, è prevista una sanzione pecuniaria da 516 a 3.098 euro.