Andrea M. Frigieri

Avvocato a Modena
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Lo studio si occupa di fornire consulenza ed assistenza in ogni ambito del diritto civile e commerciale. 

Cerco una soluzione anche per i problemi più complessi

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Laureato a Modena, dove ho svolto la pratica forense, ho ottenuto l’abilitazione nel 2007. Nel corso della mia formazione professionale ho approfondito le seguenti tematiche:

  • Consulenza in materia di contrattualistica d’agenzia, diritto commerciale internazionale, legislazione comunitaria, legislazione tedesca;
  • Gestione del credito B2B per conto dei clienti italiani ed esteri;
  • Risoluzione delle controversie aziendali;
  • Risoluzione delle controversie nell’ambito delle azioni revocatorie
  • Consulenza in materia di successioni ereditarie

Parlo correntemente l’inglese, il francese ed il tedesco.

Aree di attività

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Consulenza d’impresa

La mia consulenza ha i seguenti obiettivi: 

  • prevenire l’insorgere di problemi legali attraverso un’ analisi dei rischi e delle criticità legati ad ogni operazione;
  • gestire e risolvere i problemi già sorti, attraverso un’attività di difesa degli interessi dell’impresa, in sede giudiziale e stragiudiziale.
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Gestione del credito

Ogni pratica di recupero viene valutata singolarmente, analizzando la situazione economico/finanziaria del debitore e verificando i presupposti per una soluzione transattiva. In caso negativo, previa accettazione di un preventivo chiaro e conferimento di procura, procedo giudizialmente.

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Contenzioso internazionale

Assisto i clienti nel contenzioso internazionale davanti a tutte le autorità giudiziarie e corti arbitrali in Italia ed all’estero, nei settori tradizionali del diritto del commercio internazionale così come in quelli di più recente regolamentazione nazionale o comunitaria, sia direttamente sia avvalendomi di corrispondenti esteri.

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Diritto di famiglia

I clienti ricevono assistenza nelle procedure di separazione e divorzio, per le problematiche relative ai figli delle coppie in crisi (affido, mantenimento) e in tutte le altre questioni che attengono alla sfera familiare, come successioni, controversie ereditarie, riconosci-mento di paternità, maltrattamenti in famiglia.

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Domiciliazioni legali

Il mio studio offre un servizio di domiciliazione legale e sostituzione nell’ambito di udienze e processi che si celebrino presso il Tribunale di Modena ed il Giudice di Pace di Modena, garantendo un  servizio puntuale ed affidabile.  

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Gestione del credito

Ogni pratica di recupero viene da me valutata singolarmente, analizzando la situazione economico/finanziaria del debitore e verificando se vi siano i presupposti per una soluzione transattiva. In caso negativo, previa accettazione di un preventivo con chiara indicazione delle spese da sostenere e dei compensi, procedo giudizialmente.

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Statistica aree di competenza

Trovare un accordo è sempre meglio

  • Giudiziale
  • Stragiudiziale
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Contatti

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Fisso: 059/222460

Mobile: 349/3703693

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News

Corte di Cassazione

Violazione del diritto alla bigenitorialità

Ordinanza n. 9691 del 24.03.2022

La violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l’altro genitore, e la conseguente necessità di garantire l’attuazione di tale diritto, non impongono necessariamente la pronuncia di decadenza del genitore malevolo dalla responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore dalla sua residenza, quali misure estreme che recidono ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo con il figlio, essendo necessaria la verifica, nell’interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell’esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza della improvvisa e radicale esclusione di ogni relazione con il genitore con il quale ha sempre vissuto, coltivando i propri interessi di bambino, e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita.

Messa in liquidazione delle società

Sentenza n. 22351 de 15.07.2022

In caso di cessazione dalla carica di amministratore per messa in liquidazione della società non sono dovuti i danni per revoca senza giusta causa, atteso che la nomina dei liquidatori non dà luogo ad una revoca (tacita o implicita) riconducibile al disposto dell’art. 2383, comma 3, c.c., venendo meno l’organo gestorio e la continuità dell’amministrazione.

Giudicato sulla giurisdizione

Sentenza n. 10860 del 04.04.2022

 

A seguito di statuizione sulla giurisdizione da parte della S.C. adita in sede di regolamento, il giudice nazionale non di ultima istanza, avanti al quale il processo prosegua, è ammesso a sollevare questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE avanti alla Corte di Giustizia qualora dubiti della conformità di questa statuizione al diritto UE; in tal caso, tuttavia, la vincolatività della statuizione interna sulla giurisdizione viene meno soltanto all’esito della decisione della Corte di Giustizia dalla quale si evinca l’effettiva contrarietà di questa statuizione al diritto UE, e nei limiti della contrarietà così emergente.

Opposizione agli atti esecutivi

Sentenza n. 18421 del 08.06.2022

L’opposizione agli atti esecutivi prevista dall’articolo 617 c.p.c. avverso il decreto col quale il Giudice trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato ai sensi dell’art. 586 c.p.c. dev’essere proposta entro venti giorni e decorre dal momento in cui si ha conoscenza legale o di fatto del provvedimento. Inoltre, il Giudice dell’esecuzione, nell’individuare le modalità della vendita, può utilizzare i poteri discrezionali che gli vengono riconosciuti dalla legge tenendo in considerazione le disposizioni “minime” cogenti. Nel caso in cui il giudice dell’esecuzione travalichi i propri poteri e adotti disposizioni contra legem, le parti interessate avranno l’onere di presentare in modo tempestivo l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Accertamento con adesione

Sentenza n. 16675 del 24.05.2022

L’accertamento con adesione vincola sia il contribuente che l’Amministrazione finanziaria e, in particolare, preclude a quest’ultima una ulteriore attività accertatrice (salve le deroghe previste dall’art. 2, comma 4, D.lgs. n. 218/97) solo per il periodo di imposta interessato dall’accordo. Di contro, tale efficacia vincolante non si estende ad altri periodi d’imposta.

Cassa integrazione in deroga

Ordinanza n. 25847 del 01.09.2022

Anche la Cassa integrazione in deroga, istituita dall’art. 2, comma 64 l. 92/2012 (CIGD), rientra nella previsione del terzo comma dell’art. 2120 c.c., per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l’integrazione salariale, nel senso di un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la conservazione della retribuzione sia limitata a una aliquota percentuale di essa.